Assistenza sanitaria Gratuita nelle R.S.A. per i malati di Alzheimer

AVV. CHIARA SETTESOLDI • 23 settembre 2024

Non è dovuto il contributo alla retta per i malati affetti da Alzheimer 

Le prestazioni socio assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.


Questo è il principio affermato dalla recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 29/07/2024, n.21162 che ha confermato l’orientamento precedente della suprema Corte di Cassazione.


Altresì in analoga recente pronuncia la Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2024, n. 4752 ha stabilito che “Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie; dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN”.


Anche il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 15 febbraio 2023, si aggiunge ad altri Giudici di merito che hanno accolto le domande proposte dai malati cronici o loro congiunti per ottenere la restituzione di quanto pagato da quest’ultimi o la revoca delle ingiunzioni o il rigetto delle domande proposte dalle RSA nei loro confronti per ottenere il pagamento di una quota delle rette di ricovero.


La conseguenza è che “se l’ammalato è ricoverato per patologie del genere sopra indicato con prevalente componente sanitaria nulla è dovuto dall’utenza in quanto non può dirsi sussistente alcuna componente sociale della retta” e, quindi, gli “accordi o impegnative” che solitamente le strutture sottopongono alla firma di utenti e parenti per ottenere che si obblighino al pagamento delle quote di ricovero in rsa sono nulli perché contrari a norme imperative, come stabilito, fra l’altro, da cass. civ. n. 2276/2016, (per la quale “nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale”).

Autore: Stefano Di Pietro 23 settembre 2024
L'arrivo della nuova stagione è un ottimo pretesto per mantenere i buoni propositi e fissarne di nuovi. Che sia mangiare più sano o ripulire il garage, ecco alcuni suggerimenti per mantenere i buoni propositi.